Il Comune risarcisce i danni quando sbaglia a chiedere la Tarsu

L’amministratore di condominio contestava comportamenti lesivi dell’ente impositore
Il Comune deve risarcire il danno arrecato all’amministratore condominiale ingiustamente tassato. L’amministratore, quando
agisce in qualità di mandatario e compie atti giuridici per conto del condominio, non opera con il proprio codice fiscale, bensì
con quello condominiale.
La Corte di Cassazione (sentenza 18376/2021) ha rigettato il ricorso di un Comune contro la sentenza che lo condannava al
risarcimento del danno a favore di un amministratore condominiale. Il Comune, per tre annualità consecutive, aveva emesso
cartelle esattoriali nei confronti dell’amministratore, indicando nelle stesse erroneamente il suo codice fiscale, mentre in realtà
erano riferibili al condominio amministrato. Nel giudizio non era contestata la debenza del tributo, né si chiedeva
l’annullamento delle cartelle esattoriali, ma solo il risarcimento del danno derivante dall’illecito comportamento dell’ente
impositore.
Le ragioni del Comune
Il Comune ricorreva in Cassazione affermando il difetto di motivazione della sentenza, perché la stessa avrebbe tolto il
fondamento alle sentenze tributarie e che il danno quantificato era stato determinato sulla base del valore delle cartelle, non
definitivo, poiché su di una cartella non vi era la sentenza definitiva. La Corte di Cassazione dichiarava infondati i motivi del
ricorso, in quanto la domanda proposta dall’amministratore non riguardava la pretesa tributaria ma un comportamento lesivo
del dovere generale di non ledere il prossimo. L’amministratore chiedeva il risarcimento (articolo 2043 del Codice civile) per il
fatto colposo del Comune nell’emissione delle cartelle nei suoi confronti, mentre non era il soggetto reale destinatario delle
stesse.
La giurisdizione
In breve
Tra l’altro Il giudice di legittimità affermava che spetta al giudice ordinario la giurisdizione su tutte le controversie in cui si
denunci un comportamento della pubblica amministrazione, privo di ogni interferenza con un atto autoritativo, facendosi
valere unicamente l’illiceità del comportamento del soggetto pubblico, suscettibili di incidere su posizioni di diritto soggettivo.
La giurisdizione del giudice tributario sussiste nelle sole materie elencate nell’articolo 2 del Dlgs 546/1992, mentre spetta la
giudice ordinario l’accertamento se vi sia stato, da parte dell’amministrazione o del concessionario per la riscossione, un
comportamento colposo che, in violazione della predetta norma primaria, abbia determinato la lesione di un diritto soggettivo
e, conseguentemente, abbia determinato la richiesta risarcitoria del privato

 

Fonte: (il Sole 24 ore)

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