Fondo Perduto e Istanze Respinte

Fondo Perduto e Istanze Respinte

 

Negli ultimi tempi si sono contati non pochi rifiuti delle istanze presentate per aderire al Decreto Sostegni.

Non è una novità, visto che la medesima situazione è accaduta con il Decreto Rilancio, ma sembrerebbe che alcuni di questi rifiuti avvengano nonostante sussistano tutti i requisiti per poterlo richiedere e per poterlo percepire.

 

Perché accade?

Nella maggior parte dei casi il rifiuto avviene perché il sistema di controllo dell’Agenzia delle Entrate intercetta un inizio di attività 2020 e, di conseguenza, non ammette che vi sia un confronto tra il fatturato medio mensile del 2020 con quello del 2019.

 

In quali situazioni?

Le cause principali di questa incongruenza si potrebbero principalmente dividere in due tipologie:

  • Il passaggio da società di persone in ditta individuale a causa della mancata ricostruzione della pluralità dei soci.
  • Il conferimento da ditta individuale a società.

 

Secondo alcune ipotesi, a causare tutti questi scarti, è stata appunto la cessazione della vecchia partita iva e la conseguente attribuzione della nuova.

Questo a causato non pochi problemi al sistema di controllo dell’Agenzia delle Entrate che riteneva le società come “appena nate” e non aventi diritto ai sostegni quando, in realtà, non è altro che una “continuazione soggettiva” legata alla precedente.

Come si potrebbe risolvere il problema?

Facendo tesoro dei precedenti, come con il contributo dell’articolo 25 del decreto Rilancio , dove l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la legittimità dell’istanza, anche in questo caso sarebbe stato probabilmente opportuno inserire nel modello di istanza uno spazio in cui inserire il codice fiscale del soggetto estinto che è “all’origine” di quello che presenta l’istanza.

In effetti, la situazione è prevista per l’erede che ha attivato una partita Iva per proseguire l’attività del defunto, per il quale le istruzioni richiedono, oltre al suo codice fiscale, di barrare l’apposita casella, riportando, nell’apposito campo, il codice fiscale del defunto. Ma che questa modalità di compilazione sia da seguire anche nelle ipotesi sopra elencate è tutt’altro che certo. D’altra parte, costringere i contribuenti a presentare istanze di autotutela agli Uffici locali, tardando l’incasso del contributo, non appare una buona soluzione. Sarebbe, quindi, opportuno intervenire a livello di sistema di controllo delle istanze.

 

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