Ammortamenti, si attende ancora la procedura definitiva
Ad oggi ancora la deduzione extracontabile degli ammortamenti non ha nessun tipo di istruzione chiara e definita da parte dellāAgenzia delle Entrate.
Il primo passo importante ĆØ quello di riuscire a capire se lāinserimento delle quote degli ammortamenti allāinterno del modello redditi 2021, sia da considerarsi come un obbligo o semplicemente come una operazione facoltativa.
Lāarticolo 60 del Dl 110/2020 prevede che, per i soggetti che si avvalgono della facoltĆ di non stanziare gli ammortamenti, la deduzione ĆØ ammessa alle stesse condizioni e nei limiti di cui agli articoli 102, e seguenti del Tuir. Il dubbio ĆØ se la locuzione «è ammessaĀ» vada interpretata come un onere da assolvere per ottenere la deduzione oppure come una semplice facoltĆ . Nel primo caso si sarebbe in presenza di fatto di una deduzione obbligatoria nel modello Redditi 2021. Nel secondo caso, le imprese potrebbero, in alternativa alla deduzione immediata, rinviarla al momento in cui gli ammortamenti transiteranno a conto economico.
Sempre in materia di ammortamenti, ha sollevato perplessitĆ (si veda il Sole 24 Ore del 22 aprile 2021), come ricorda Assonime nella circolare 20 diffusa il 23 giugno, la risposta 279/2021. Secondo lāAgenzia, nel caso di ammortamenti dellāavviamento stanziati in misura inferiore a quella prevista dallāOic 24 (ed anche a quella massima fiscale di 1/18), cui fa seguito la svalutazione dellāasset per correggere lāerrore, la deduzione delle quote residue non può avvenire (come invece era ammesso pacificamente in passato: risoluzione 98/E/2013) con variazioni in diminuzione negli anni seguenti, richiedendosi la
presentazione di dichiarazioni integrative a favore (perdendo le deduzioni sugli anni giĆ prescritti). La circolare Assonime si sofferma anche sulla risposta 342/2021 per sottolineare lāapertura delle Entrate sullāesercizio di deduzione delle perdite āautomaticheā da minicrediti e da procedura concorsuale. Una volta verificatosi il presupposto, la deduzione può avvenire in uno qualsiasi degli anni successivi finchĆ© il credito non ĆØ cancellato e non invece, come da taluno sostenuto, soltanto in
questāultimo esercizio.